STATUTO DELCONSORZIO

CO.VA.DE. 

 

 “CONSORZIO PER LA VOLORIZZAZIONE DELLA CONTRADA DESUSINO”

 

TITOLO I 

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1

E' costituito un Consorzio denominato:

“CO. VA. DE (Consorzio per la valorizzazione della contrada Desusino)

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale in  Riesi via Marconi, n.188. Utilizzerà, altresì, a livello operativo ed all’occorrenza le sedi dei Consorziati

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata in anni trenta. dalla sua costituzione.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 4

Il Consorzio ha per oggetto:

la realizzazione della rete idrica della Contrada Desusino sino a giungere ai rispettivi fondi di proprietà dei consorziati, nonché ogni altra forma di urbanizzazione della medesima contrada e zone limitrofe affidando i rispettivi lavori a ditte specializzate iscritte nel registro delle Imprese.

Il Consorzio, inoltre, promuove, coordina ed attua ogni tipo di attività ed iniziative volte al miglioramento e valorizzazione della Contrada Desusino e zone limitrofe.

Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente.

Il Consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per la realizzazione dei fini del Consorzio.

Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo direttivo di redigere la situazione patrimoniale a norma delle disposizione del Codice Civile.; esso terrà comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

TITOLO II –

Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del Consorzio persone fisiche  e giuridiche proprietari di immobili siti nella Contrada Desusino e zone limitrofe;

Art. 6

Chi desidera diventare socio del Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'immobile di cui è proprietario con il relativo titolo.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio direttivo.

Con la domanda, l’aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

impegno al versamento della quota di ammissione, determinata dalla Assemblea in € 10,00 (dieci/00);

impegno al versamento delle quote determinate dall’Assemblea;

impegno ad osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti di cui al successivo art. 16 e le delibere assunte dagli organi del Consorzio. L'eventuale trasferimento dell’immobile di proprietà del Consorziato fa decadere di diritto la qualità di Consorziato  e l’eventuale nuovo proprietario dovrà ripresentare domanda di ammissione che sarà valutata in base a quanto previsto all'articolo 6 (sei) del presente statuto.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso; tali motivi saranno sottoposti per conoscenza all'Assemblea.

E' facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il recesso del rapporto si intende esecutivo decorsi 6 mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto,  nei regolamenti adottati e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

e) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;

f) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

Nei casi d) ed e) il socio inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 30 giorni da tale data.

Art. 9

Nel caso di decesso di uno dei soci, il rapporto associativo potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota consortile, purchè essi abbiano i requisiti per la ammissione e questi vi acconsentano.

Essi entro un anno dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di socio.

Art. 10

Il socio receduto o escluso non avrà diritto ad alcun rimborso

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dal Consorzio nel periodo in cui erano soci.

 TITOLO III

Patrimonio sociale

Art. 11

Il capitale consortile è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di €10,00 (dieci/00).

Tutti gli Associati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione un contributo di adesione di €10,00 (dieci/00). Tale contributo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea.

Per i lavori appaltati od in corso di trattativa, i Soci sono obbligati ad intrattenere rapporti  tramite il Consorzio.

Il patrimonio del Consorzio è costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

a) dal capitale consortile;

b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da qualunque altro fondo.

 TITOLO IV

Organi del consorzio

Art. 12

Sono organi del Consorzio:

a) il Presidente

b) il Consiglio Direttivo

c) l'Assemblea dei soci.

Art. 13

Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio avente facoltà di nominare avvocati e procuratori. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra i soci ed eletti dall’Assemblea. Durano in carica 3 anni

Il Consiglio Direttivo potrà ammettere a soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi i requisiti indicati nell'art. 5 che si impegnino a versare un contributo di adesione

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale in un apposito registro.

Art. 15

Il Consiglio direttivo potrà nominare un Direttore Tecnico e un fiduciario del Consorzio.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea.

a) provvede alla gestione del patrimonio sociale;

b) determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;

c) vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;

d) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto

e) potrà predisporre Regolamenti interni sul funzionamento del consorzio, nonché appositi regolamenti  per la realizzazione e la gestione di specifiche opere per il miglioramento  e la valorizzazione della contrada Desusino da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 17

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i consorziati i quali possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta; pur tuttavia il socio delegato più rappresentare massimo due soci, oltre alle ragioni proprie.

Il diritto di voto è uguale per tutti.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente con avviso personale contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire con non meno di ventiquattro ore di intervallo dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario all'uopo nominato.

I Verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art. 18

a) L'Assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

b) delibera sulle modificazioni del presente statuto che potranno essere proposte dai Soci e dallo stesso Consiglio Direttivo.

c) determina annualmente la quota di ammissione a socio del Consorzio nonché le altre quote sociali di partecipazione.

Art. 19

Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea per le cause previste per legge.

Art. 20

La liquidazione del Consorzio e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dall'Assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione.

Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci tra loro, tra i soci ed il Consorzio od i suoi amministratori verranno obbligatoriamente deferite al collegio dei Probiviri che saranno eletti in numero di tre dall’Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni.